Questa è la quarta e ultima (almeno per ora!) domenica ecologica decretata dalla giunta. Le modalità della “domenica a piedi” sono quelle consuete: il blocco sarà tra le 7.30 e le 12.30 e tra le 16.30 e le 20.30, con finestra salva-pranzo domenicale.
Fai attenzione all’orario, perché la notte fra sabato 25 e domenica 26 le lancette vanno spostate un’ora avanti: “Nun te sbaja’!”.
La multa per i trasgressori ammonta a circa 150 euro, quindi è meglio non rischiare, sia per la salute che per le saccocce!
In attesa di un vero piano per la mobilità che riesca a risolvere (impresa non facile…) il problema delle polveri sottili, le domeniche a piedi rimangono il mezzo più sfruttato per tentare di abbassare gli allarmanti livelli di Pm10 dell’atmosfera capitolina.
Il trasporto pubblico verrà adeguatamente potenziato, in modo tale da permettere comunque ai cittadini di potersi spostare e circolare agevolmente, anche per prendere parte alle Giornate FAI di Primavera che coincidono in parte con la domenica a piedi.
Come sempre succede in questi casi, però, il divieto prevede una serie di deroghe ed eccezioni per alcune categorie di mezzi. Ecco chi può circolare durante la domenica a piedi:
1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO “6”;
4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO “6”;
5. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO “2”;
6. motocicli a 4 tempi EURO “3”;
7. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
8. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
9. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
10. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione capitolina;
13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
15. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
18. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e i ndifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
21. veicoli degli operatori dell’informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l’aeroporto di Ciampino e
Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
25. veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
27. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall’organizzazione;
28. veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l’attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;
30. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero